Agevolazione prima casa

Cosa è

L'acquisto di una prima casa è soggetto alla seguente tassazione agevolata:
se si acquista da un privato (o dall'impresa non costruttrice o dall'impresa costruttrice dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori che non eserciti l'opzione iva), viene applicata un'aliquota del 2% per l'imposta di registro in luogo dell'aliquota ordinaria del 9%;
se si acquista dall'impresa costruttrice entro i 5 anni dall'ultimazione dei lavori (o da tale impresa dopo 5 anni se esercita l'opzione iva), viene applicata un'aliquota del 4% per l'IVA in luogo dell'aliquota del 10%.

Requisiti

I requisiti per godere delle agevolazioni prima sono i seguenti:
1) l'immobile abitativo non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) l'acquirente deve essere residente nel comune in cui è sito l'immobile o deve impegnarsi a stabilire, entro 18 mesi dall'atto, la propria residenza nel suddetto comune (o deve lavorare nel suddetto comune o, se lavora all'estero, il suo datore di lavoro deve avere la sede o esercitare l'attività nel detto comune o, se cittadino AIRE, non deve aver mai goduto delle agevolazioni prima casa);
3) l'acquirente non deve essere proprietario (o comproprietario solo con il coniuge, o titolare di usufrutto, uso o abitazione) di altra casa nel comune in cui è sito l'immobile da acquistare 
(N.B. c'è agevolazione se si è nudi proprietari, comproprietari con soggetti diversi dal coniuge o proprietari di immobile non abitativo nel comune in cui si trova l'immobile);
4) l'acquirente non deve essere proprietario, (nemmeno per quote o nudo proprietario o titolare di usufrutto, uso o abitazione) di altra casa, in tutta Italia, acquistata con le agevolazioni prima casa oppure, se proprietario di altra prima casa, deve impegnarsi a rivendere la "vecchia prima casa" entro un anno dall'acquisto della "nuova prima casa".
N.B. c'è agevolazione se si è in precedenza goduto solo dell'agevolazione in seguito a successione o donazione.

Pertinenze

L'agevolazione può essere estesa anche alle pertinenze dell'immobile purchè sussistano anche i seguenti requisiti:
1) la pertinenza deve rientrare nelle categorie C/2, C/6 (per esempio il garage) o C/7;
2) l'agevolazione può essere applicata solo per un bene per ciascuna categoria (es: se acquisto due garage C/6 e una tettoia C/7, potrò godere delle agevolazioni prima casa solo per un garage e per la tettoia);
3) l'agevolazione può essere applicata anche al bene acquistato successivamente all'immobile abitativo, purchè il primo venga destinato a pertinenza del secondo.

Decadenza

Si decade dall'agevolazione prima casa in caso di vendita (o trasferimento a qualsiasi titolo) dell'immobile entro 5 anni dal suo acquisto se non si riacquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla predetta vendita.
N.B. Non c'è più nessuna decadenza in caso di vendita della prima casa decorsi 5 anni dall'acquisto. Es: Tizio acquista una prima casa il 26/07/2018.
Tizio vende tale casa il 18/12/2020.
Tizio non decade dall'agevolazione se acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro il 18/12/2021.